Art. 6.
(Fondo per il sostegno alla distribuzione di film italiani ed europei).

      1. È istituito presso il CNC il fondo per il sostegno alle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale. Al medesimo fondo accedono le imprese che distribuiscono opere cinematografiche europee, con riserva del 50 per cento a favore di film e documentari italiani.
      2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le imprese di distribuzione che dispongono la programmazione nei propri listini di film di cui al medesimo comma 1, con un minimo di 10 mila ingressi e un massimo di 700 mila, per singolo film, nel corso dell'anno precedente, secondo gli accertamenti effettuati dalla SIAE. Per ogni ingresso viene considerato un introito pari a 0,5 euro, che, moltiplicato per il numero di ingressi, determina l'entità del sostegno assegnato al singolo film.
      3. Le domande per l'assegnazione dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1 devono prevedere la finalizzazione a specifici progetti di reinvestimento nelle produzioni realizzate da produttori indipendenti, nel preacquisto di diritti, nell'erogazione di minimi garantiti, nonché

 

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nelle spese di edizione, promozione e pubblicità.
      4. Le domande e gli annessi progetti di reinvestimento di cui al comma 3 devono essere presentati entro il 30 aprile di ogni anno ad una apposita commissione nominata dal CNC entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Per il finanziamento del fondo di cui al presente articolo si provvede nell'ambito del FUS, a valere sulle somme del Fondo destinate alle attività cinematografiche.
      6. Ogni anno, a valere sul fondo di cui al comma 1, il CNC destina una percentuale non inferiore al 2 per cento alla distribuzione di film prodotti dai Paesi del bacino del Mediterraneo.